IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 5303/2000
proposto da Nicola Rizzo, Vittorio Volterra, Carlo Flamigni, Maurilio
Marcacci,  Roberto  Binazzi,  Luciano  Bovicelli,  Stefano Venturoli,
Brunella  Guerra,  Marco Filicori, Giuseppe Pelusi, Roberto Paradisi,
Domenico  De  Aloysio,  rappresentati  e difesi dagli avvocati Angelo
Clarizia  ed  Antonio  Cerullo ed elettivamente domiciliati presso lo
studio del primo in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
    Contro Ministero della sanita'; MURST; Universita' degli studi di
Bologna, rappresentati e difesi come in atti;
    per l'annullamento:
        del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio
della   attivita'   assistenziale   intramuraria   o   dell'attivita'
libero-professionale  extramuraria,  ai  sensi dell'art. 5, d.lgs. 21
dicembre 1999, n. 517;
        di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.
    Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio delle amministazioni
come da verbale;
    Nominato   relatore   il   consigliere   Bruno  Mollica  e  uditi
all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                           Fatto e diritto

    1.  - Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla
facolta'  di  medicina  e chirurgia ed in servizio presso policlinici
universitari,  investe  vari  profili  della legislazione delegata di
riforma  del  settore  sanitario:  va  allora definito e circoscritto
l'oggetto  del  giudizio,  restando estranee allo stesso alcune delle
argomentazioni  esposte,  in  quanto  l'esame  di questo giudice deve
incentrarsi  esclusivamente  sull'oggetto  diretto  e immediato della
contestazione  giudiziale, e cioe' l'esercizio dell'opzione, da parte
dei sanitari universitari, per l'attivita' assistenziale intramuraria
(definita  anche  come  "attivita'  assistenziale  esclusiva")  o per
l'attivita'  libero  professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5,
commi  7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne
derivano alla loro posizione di status nell'una e nell'altra ipotesi.
    2. - In  punto  di  rilevanza,  va  ricordato  che  la contestata
opzione  e'  imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre
1999 n. 517 cit: si' che, dovendosi fare necessariamente applicazione
delle  dette  disposizioni,  il  giudizio  non  puo'  essere definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale.
    D'altro   canto,   il  provvedimento  in  questa  sede  impugnato
costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la
conseguenza  che  l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realta'
giuridica  determinerebbe  il  soddisfacimento  pieno  dell'interesse
sostanziale azionato.
    3.  -  Quanto  alla completezza del contraddittorio, in relazione
all'eccepita   omessa   notifica  del  gravame  alla  regione,  basti
considerare  che il ricorso risulta notificato all'autorita' emanante
il  provvedimento  impugnato  nonche'  ai  Ministeri  della sanita' e
dell'universita':  il  che  deve ritenersi sufficiente, ai fini della
rituale  instaurazione  del  contraddittorio,  facendosi nella specie
questione,    sostanzialmente,    di   riconoscimento   del   diritto
all'esercizio  di  funzioni  caratterizzanti  (in tesi) lo status del
personale  sanitario  docente  universitario,  anche alla stregua dei
principi di autonomia ex art. 33 della Costituzione: profili, questi,
alla  cui normazione - ed al relativo giudizio di costituzionalita' -
la regione resta in definitiva estranea.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 717/2001).
01C0943