IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5303/2000 proposto da Nicola Rizzo, Vittorio Volterra, Carlo Flamigni, Maurilio Marcacci, Roberto Binazzi, Luciano Bovicelli, Stefano Venturoli, Brunella Guerra, Marco Filicori, Giuseppe Pelusi, Roberto Paradisi, Domenico De Aloysio, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Clarizia ed Antonio Cerullo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; Contro Ministero della sanita'; MURST; Universita' degli studi di Bologna, rappresentati e difesi come in atti; per l'annullamento: del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attivita' assistenziale intramuraria o dell'attivita' libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517; di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso. Visti gli atti e documenti depositati col ricorso; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministazioni come da verbale; Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Fatto e diritto 1. - Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioe' l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attivita' assistenziale intramuraria (definita anche come "attivita' assistenziale esclusiva") o per l'attivita' libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di status nell'una e nell'altra ipotesi. 2. - In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione e' imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 cit: si' che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realta' giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato. 3. - Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorita' emanante il provvedimento impugnato nonche' ai Ministeri della sanita' e dell'universita': il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo status del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia ex art. 33 della Costituzione: profili, questi, alla cui normazione - ed al relativo giudizio di costituzionalita' - la regione resta in definitiva estranea. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 717/2001). 01C0943